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Dichiarazione infedele

compilare_dichiarazione_dei_redditi_al_pc2Continuiamo il nostro viaggio nelle sanzioni penali tributarie con la dichiarazione infedele, fattispecie per la quale l’ordinamento prevede la reclusione da 1 a 3 anni.  Ebbene, a esclusione dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l’Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente) sopra alcuni limiti, ricade all’interno di tale fattispecie.

Per quanto concerne le soglie, per ricadere in tali reati è necessario che in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi e nello stesso tempo:

  • l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte
  • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.

Al di sotto di queste soglie, il comportamento viene comunque sanzionato, ma solamente in via amministrativa (sempre sul tema, vedi anche il nostro approfondimento sui reati penali tributari, di cui abbiamo parlato pochi giorni fa). Ancora, a titolo di maggiore precisazione , l’Agenzia delle Entrate ricorda come Il delitto non è punibile a titolo di tentativo, e come non sia rilevanti penalmente:

  • le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio
  • le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7, comma 2). Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità.

Più tardi continueremo ad occuparci delle sanzioni tributarie penali sulla base degli ultimi aggiornamenti compiuti nel proprio Annuario dall’Agenzia delle Entrate.

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