Poco fa abbiamo introdotto una breve panoramica sulle principali sanzioni sui reati penali tributari. Vediamo oggi di comprendere cosa accade in caso di dichiarazioni fraudolente mediante fatture false: una fattispecie punita con reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, e che interessa chiunque indica – in una delle dichiarazioni annuali (dei redditi o dell’Iva), elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Secondo quanto ricorda l’Agenzia delle Entrate, non importa che egli sia o meno il soggetto passivo d’imposta o il titolare dei redditi o l’intestatario dei beni, così come non rileva il fatto che i documenti siano o meno stati inseriti in contabilità (il reato opera anche per i soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili). Ciò che rileva è infatti che il soggetto deve sia registrare (o detenere) detti documenti sia presentare la dichiarazione annuale (esclusa quella Irap), utilizzandoli con lo scopo di evadere le imposte (vedi anche il nostro focus sugli avvisi di accertamento esecutivi).
Stando alla nostra legge, la dichiarazione fraudolenta si configura come tale solo con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Di contro, gli atti stessi non sono punibili solo a titolo di tentativo.
Le Entrate ricordano infine che in deroga all’art 110 del Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale e chi concorre con chi se ne avvale (art. 9, comma 1, lett. b). Né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette e chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).