Poco fa abbiamo avuto modo di esaminare, pur brevemente, quali sono le comunicazioni effettuate sui controlli di natura automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Cerchiamo ora di vedere cosa accade per le comunicazioni sul controllo formale delle dichiarazioni, quello effettuato in base a quanto prevede l’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
Il controllo in questione, ricorda la stessa amministrazione finanziaria, è una verifica che consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.
In seguito alla comunicazione da controllo formale, il contribuente può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.
Qualora la documentazione prodotta dal contribuente non risultasse sufficiente per comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
In seguito al controllo formale, ci si potrà trovare in una o più delle seguenti situazioni:
- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate
- determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.