Ieri abbiamo introdotto un piccolo approfondimento sull’Ivafe, l’imposta sul valore delle attività finanziarie che gli italiani detengono all’estero. Oggi vediamo invece in che modo calcolare l’imposta, a partire dalla sua misura: l’aliquota è infatti stabilita all’1 per mille annuo del valore delle attività finanziarie detenute nel 2012, e all’1,5 per mille annuo per quanto invece concerne l’attuale 2013.
Ma quale è la base imponibile sulla quale si calcola l’imposta?
Stando alle Entrate, il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera.
Ancora, l’Annuario dell’Agenzia ci ricorda che se alla data del 31 dicembre le attività non sono più possedute, si deve far riferimento al valore di mercato delle stesse attività rilevato al termine del periodo di possesso. Per le attività finanziarie aventi una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente (qui il nostro precedente approfondimento sull’Ivafe).
Si noti inoltre che per evitare una doppia imposizione, dall’imposta dovuta si detrae – fino a concorrenza del suo ammontare – un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta di natura patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. In ogni caso, si ricorda altresì, il credito di imposta non può superare l’imposta dovuta in Italia.
Per quanto infine riguarda la modalità di versamento, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso, si seguono le stesse regole del versamento dell’Irpef in acconto e a saldo.