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Correzione Modello Unico dopo scadenza termini presentazione

unico-2011-persone-fisiche-redditi-ivaPoche ore fa abbiamo visto in che modo poter effettuare una variazione del modello Unico se non sono ancora trascorsi i termini di presentazione. Vediamo ora in che modo, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla la dichiarazione, mediante presentazione di una nuova, completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Innanzitutto, segnaliamo che – come suggerito dalla documentazione a disposizione presso l’Agenzia delle Entrate – presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria. Si noti inoltre come possono costituire oggetto d’integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza.

Stabilito quanto sopra, ricordiamo come la nuova dichiarazione possa essere a favore o a sfavore del contribuente.

Nella prima ipotesi, è possibile integrare a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d’imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo. Il credito risultante potrà essere utilizzato in compensazione o domandato in rimborso (vedi anche il nostro recente approfondimento in tema, sul modello 730 correzioni).

Nella seconda ipotesi è possibile correggere errori e omissioni che hanno determinato l’indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o di un maggior credito d’imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro “i termini per l’accertamento”, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

La sanzione applicabile dipende dalla violazione commessa. In alcuni casi è applicabile la sanzione pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito.

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