Prima di concludere la dichiarazione dei redditi, è bene controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte sul 730, ricevuto dal sostituto di imposta o dall’intermediario: lo scopo è quello di verificare che non vi siano errori di compilazione o di calcolo. Nonostante ciò, gli errori e le disattezioni sono dietro l’angolo: come correggere, dunque, il modello 730?
A rispondere è, ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate. Secondo le Entrate, infatti, qualora si riscontrassero errori, bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l’assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 “rettificativo” in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione (vedi anche modello 730 redditi dichiarabili, un approfondimento che abbiamo dedicato nel cercare di capire in che occasioni sia utilizzabile tale modello di dichiarazione dei redditi, e quali redditi possano essere riportato sullo stesso modello).
Ma vediamo più nel dettaglio tre ipotesi di correzione:
- Se il modello è corretto, ma il contribuente si è dimencato di esporre oneri deducibili o detraibili (tali per cui, tuttavia, la liquidazione delle imposte non subirà una variazione), può presentare entro il 25 ottobre un modello integrativo o, in alternativa, un modello Unico persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo.
- Se il modello contiene dati inesatti del sostituto di imposta, o dati incompleti (tali per cui l’identificazione è impossibile), entro il 25 ottobre è possibile presentare un nuovo modello 730 per integrare o correggere tali dati.
- Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche (entro i termini prescritti) e pagare direttamente le maggiori somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo dell’eventuale credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
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