Continuiamo ad occuparci delle principali possibilità di detrazione delle spese e degli oneri dalle imposte sui redditi. Vediamo ora in cosa consiste la normativa in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario, occupandoci principalmente di quanto accade per i mutui stipulati a partire dal 1993 (la normativa precedente è un pò diversa, e vi consigliamo di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate per specifici chiarimenti).
Ad ogni modo, per i mutui stipulati dal 1993 le detrazioni sono concesse solo quando si acquista l’abitazione principale. Dal 1º gennaio 2008 il limite di spesa per interessi passivi sul quale è possibile calcolare la detrazione d’imposta del 19 per cento è pari a 4.000 euro (in precedenza era 3.615,20 euro); pertanto, la detrazione di cui si può fruire è, al massimo, di 760 euro.
A prescindere dal limite massimo sul quale calcolare la detrazione, la spesa massima detraibile deve essere riferita complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente ai diversi contratti di mutuo stipulati per l’acquisto.
Si noti inoltre che, come ricordato dall’Annuario del contribuente dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione del 19% per l’acquisto dell’abitazione principale spetta a condizione che:
- l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro
- l’acquisto dell’immobile avvenga entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario. Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno quello di acquisto.
Nel corso delle ultime giornate ci siamo occupati a lungo di illustrare alcune delle principali agevolazioni conseguibili mediante la dichiarazione dei redditi. Tra le tante, date anche un’occhiata alla deducibilità per le erogazioni liberali.