Il reddito che il proprietario di un immobile ottiene dalla locazione di un fabbricato può essere tassato in maniera “ordinaria” o mediante il sistema più recente, agevolato e alternativo, la “cedolare secca”. Rimandando a un successivo approfondimento il focus sulla cedolare secca, vediamo quali sono le modalità di calcolo dell’Irpef nel regime ordinario di tassazione, a seconda della tipologia di locazione cui è assoggettata l’immobile.
In particolare, si suole distinguere se l’immobile è affittato con:
- equo canone: il reddito da assoggettare all’Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15 per cento a titolo forfetario (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano)
- regime di libero mercato: il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) e il canone di locazione – aggiornato con le rivalutazioni Istat – ridotto del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano)
- canone convenzionale: il reddito da assoggettare all’Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in regime di libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30 per cento se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (così come individuati da appositi provvedimenti normativi).
Si noti infine come il canone convenzionale sia quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative (vedi anche cedolare secca non conviene allo Stato), e che il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito (ma la legge prevede che i canoni relativi a immobili ad uso abitativo non percepiti non concorreranno a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità).