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Perdita agevolazioni fiscali prima casa

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casaLe agevolazioni sulla prima casa possono essere oggetto di “perdita” in alcune delle ipotesi previste dal legislatore . La decadenza dalle agevolazioni comporta il recupero della differenza d’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta stessa. Vediamo allora quali sono le ipotesi di decadenza, e le eccezioni alle perdite delle agevolazioni previste per la prima abitazione residenziale.

Anzitutto, segnaliamo come l’acquirente decada dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:

  • le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false
    non trasferisce la residenza nel comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto
  • vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale

Di contro, le agevolazioni non vengono perse in questi due casi:

  • quando, entro un anno dalla vendita, il contribuente acquista un’immobile situato in uno Stato estero, sempreché esistono strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale
  • quando, entro un anno dalla vendita (o dalla donazione), il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale

Si noti infine che, come sancito dalla Risoluzione n. 105/E  del 3 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito come “se è ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto può revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile (vedi anche tasse sull’acquisto delle case). A tal fine, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell’imposta. L’ufficio riliquida l’atto di compravendita e notifica avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto. Non sarà applicata, invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione”.

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