Il pignoramento dell’immobile, con i conseguenti divieti imposti sul possesso del bene, non escludono il proprietario dal pagamento delle imposte sui beni immobili. Ad affermarlo è l’ordinanza 5737 del 7 marzo 2013, che ha pertanto chiarito come il presupposto impositivo venga a mancare solamente all’atto dell’emissione del decreto giudiziale di trasferimento, con il quale si va a trasferire sull’assegnatario l’obbligo di pagamento delle imposte immobiliari.
Ad occuparsi del tema è stato, pochi giorni fa, il quotidiano Italia Oggi, che in un articolo a firma di Sergio Trovato chiarisce come sia comunque escluso che l’obbligo di pagamento del tributo si possa trasferire, medio tempore, in capo al custode giudiziale (qui alcune ipotesi di esenzione Imu).
Nell’ordinanza in questione, i giudici della Suprema Corte affermano che “le conseguenze giuridiche derivanti dall’esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare, costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite, non escludono la applicazione a suo carico dell’Ici in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (rectius, a migrare nella sfera giuridica dell’assegnatario) soltanto all’atto dell’emissione del decreto di trasferimento del bene». E il carico tributario non si trasferisce «medio tempore in capo al custode giudiziale”.
Di norma, infatti, il possesso di un diritto reale su immobile obbliga al pagamento delle imposte sugli immobili, eccezione fatta dal coniuge assegnatario dell’immobile, che sarà obbligato al pagamento della nuova imposta locale anche in quelle ipotesi in cui non sia né proprietario né titolare di altro diritto reale di godimento sul bene.
Solamente per i fini dell’imposta municipale unica, infatti, l’immobile si intende assegnato a titolo di diritto di abitazione. “La prova della proprietà o della titolarità di un immobile non è data dalle iscrizioni catastali, ma dalle risultanze dei registri immobiliari. Anche in caso di difformità è tenuto al pagare l’imposta il soggetto che risulta titolare da questi registri (commissione tributaria regionale del Lazio, prima sezione, sentenza 90/2006)” – conclude il quotidiano.
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