You are here
Home > Attualità > Controlli del fisco sulle cassette di sicurezza

Controlli del fisco sulle cassette di sicurezza

Gli occhi del Fisco arrivano anche alle cassette di sicurezza. A sostenerlo è un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha fornito una serie di utili indicazioni su tutti i dati che andranno a comporre la nuova anagrafe tributaria. Dati che saranno trasmessi dagli intermediari finanziari, e che andranno così a contribuire a fotografare lo status del contribuente, il suo tenore di vita, ed eventuali scostamenti tra quanto dichiarato e quanto presunto.

Ebbene, stando a quanto suggerito dall’Agenzia delle Entrate, tra i principali dati che gli intermediari finanziari andranno a fornire al Fisco vi è anche la frequenza degli accessi alla cassetta di sicurezza. Un criterio che potrebbe essere di conseguenza utilizzato per presumere l’eventuale contenuto di questa. Inoltre, precisano dalle Entrate, sarà considerato anche il fatto che l’intestatario della cassetta decida di ricorrere ad un’assicurazione ulteriore, rispetto a quella standard prevista dalle banche (vedi anche Novità trasparenza fiscale).

Tra le righe più curiose del ricco corpo di suggerimenti del Fisco vi è anche quella dell’assenza di un sistema certificato per il calcolo del codice fiscale delle imprese. Un problema che è stato risolto solo parzialmente, visto e considerato che l’Agenzia ha suggerito che in base a quanto emerso dal convegno dell’Afin, in caso di difficoltà nel reperire il corretto codice fiscale di una qualsiasi impresa, è preferibile l’invio dei soli dati anagrafici. Una soluzione, quella di cui sopra, che è stata adottata in riferimento ai numerosi problemi sui codici errati, e che non risolve comunque l’ostacolo fondamentale (vedi anche Comunicazione dati bancari all’Agenzia delle Entrate).

Ne consegue che ad oggi, per stessa ammissione dei responsabili, non è presente un sistema codificato che possa essere utilizzato da tutti gli utenti, per giungere al corretto calcolo del codice fiscale delle imprese, italiane o estere. Particolarmente nebuloso anche l’aspetto relativo alla traduzione integrale degli atti depositati dalle imprese non italiane (è necessaria la traduzione giurata).

Lascia un commento

Top