Con la concomitanza delle ricorrenze pasquali, quest’anno per tutte le associazioni no profit obbligate alla presentazione del modello telematico EAS, per comunicare al fisco le variazioni intervenute nel 2012 suscettibili di modificare il diritto alle agevolazioni fiscali per il no profit, il termine originario del 31 marzo slitta al 2 aprile.
La trasmissione delle notizie rilevanti ai fini fiscali per usufruire dei benefici previsti dalle norme tributarie sulla non imponibilità di corrispettivi e delle quote associative, è stata introdotta nel 2009 e via via prorogata fino allo scorso 31 dicembre per le associazioni già in essere mentre, per le nuove deve essere effettuato, solo in via telematica tramite il canale Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Qualora poi le informazioni inviate siano cambiate in modo sostanziale nel tempo, entro il 31 marzo dell’anno successivo, gli enti devono provvedere ad aggiornare la comunicazione, tranne nei casi di notizie quantitative non rilevanti, come nello specifico:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità
- i messaggi pubblicitari
- l’ammontare medio delle entrate complessive
- numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio
- ammontare di erogazioni liberali ricevute
- ammontare di contributi pubblici ricevuti
- numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi
L’originaria previsione di decadenza dalle agevolazioni fiscali in caso di mancata presentazione del modello è stata di recente rivista dal D.L. n. 16/2012, ove il Legislatore con la rimessione in bonis ha inteso non precludere la fruizione dei benefici fiscali a tutti i contribuenti inadempienti delle formalità richieste, purché in possesso dei requisiti necessari alla data di scadenza dell’adempimento.
Quindi tutti gli enc, in possesso dei requisiti di legge al 31/12/2012, sempre che non siano iniziati accertamenti, possono inviare il modello EAS all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 settembre 2013, versando tramite F24 la sola sanzione di 258 € esponendo nella sezione “Erario” il codice tributo 8114.