Negli ultimi giorni, come noto a tutti i nostri lettori più affezionati, abbiamo parlato più volte del redditometro, cercando di scoprire quale sia il suo funzionamento, in che modo funzionino le verifiche incrociate e, in sintesi, come viene effettuata l’istruttoria. Cerchiamo oggi di introdurre un penultimo argomento sequenziale, relativo alla modalità di effettuazione dell’incontro del contribuente con l’Agenzia delle Entrate, potenziale premessa dell’accertamento.
Iniziamo con il ricordare come il confronto con l’Agenzia delle Entrate (o i confronti, a seconda delle esigenze delle parti) sia una fase determinate per il futuro eventuale accertamento. Per evitare infatti l’attivazione dell’ultima fase di accertamento è sufficiente una presunzione semplice in cui viene esplicitamente richiesto al contribuente di fornire le prove contrarie, utili per poter evitare il procedere dell’iter (vedi anche Esito del redditometro).
In particolare, si tratta di dimostrare che il finanziamento delle spese che hanno generato gli scostamenti sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo di imposta o – in alternativa – con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, oppure il diverso ammontare delle spese attribuite dall’ufficio nell’ipotesi in cui il contribuente noti delle divergenze con la realtà.
In questa fase, in particolar modo, l’ufficio dell’Agenzia ha l’obbligo di acquisire le informazioni fornite dal contribuente e, mendiate ulteriori controlli locali, deve verificare l’impatto delle giustificazioni sulla prete sa e richiedere, se necessario, ulteriori informazioni. In questo caso la collaborazione tra l’ufficio e il contribuente diventa non solamente necessaria ed essenziale, ma altresì utile per poter permettere alle successive richieste dell’ufficio di ottenere una migliore calibratura nei confronti della concreta situazione del contribuente.
Domani vedremo, infine, cin che modo si conclude l’iter id fruizione del redditometro, mediante l’accertamento conseguente al giudizio di insoddisfazione nei confronti delle prove fornite dal contribuente.