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Prime istruzioni operative sul nuovo congedo obbligatorio paterno

Con la circolare 40/2013 dello scorso 18 marzo, l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative sui nuovi istituti per i padri lavoratori dipendenti, introdotti dalla recente riforma del Lavoro (L. 92/2012).

Parliamo del congedo obbligatorio di un giorno e del congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre di due giorni, voluti dal Ministro Fornero per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori.

Entrambi le astensioni dal lavoro del neopapà sono fruibili, entro e non oltre il quinto mese di vita del nascituro, per tutti i casi di parto, adozione od affidamento successivi al primo gennaio 2013, con copertura a carico dell’INPS, con un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione spettante, anticipata dal datore di lavoro e recuperata con le modalità ordinarie nel flusso Uniemens nel mese di riferimento. In entrambe le situazioni spetterà al lavoratore anche l’integrale accredito dei contributi figurativi.

La differenza sostanziale tra i due istituto consta nel fatto che il giorno di permesso forzato deve essere inquadrato come un diritto autonomo del padre lavoratore al pari dell’astensione obbligatoria della madre e quindi, aggiuntivo ad essa. Mentre, la connotazione facoltativa dei successivi due giorni non permette parallelismi con la scelta della neomadre, dovendosi ritenere la fruizione del padre compensativa di quella della madre, con conseguente diminuzione del congedo post-parto materno di un numero di giorni uguale a quelli usati dal padre.

Per poter beneficiare dei giorni di astensione in parola, il genitore interessato deve darne comunicazione scritta al proprio datore di lavoro con almeno quindici giorni di preavviso, specificando le date in cui intende goderne. Poi sarà cura del datore di lavoro indicare nel flusso  Uniemens le giornate integrate.

Nel caso del congedo facoltativo, alla domanda andrà allegata anche una dichiarazione della madre di non utilizzo del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre.

 

 

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