Tra le numerose misure straordinarie di riequilibrio dei conti pubblici, introdotte dalle manovre finanziarie dell’ultimo biennio, una delle più onerose è certamente il contributo di solidarietà del 3%, dovuto dai soggetti Irpef sulla parte di reddito eccedente la soglia di 300mila euro lordi annui.
L’imposta addizionale, da non confondere con l’omonimo balzello gravante in misura progressiva sulle cosiddette “pensioni d’oro” (5% da 90mila a 150mila euro, 10% oltre 150mila e fino a 200mila euro, 15% da 200mila euro in poi) grava per il biennio 2011/2013 su tutte le persone fisiche (imprese, autonomi e subordinati) con reddito complessivo annuo – definito come la somma dei redditi di natura fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e diversi, percepiti nel periodo di imposta, al netto delle perdite subite dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni – superiore a 300mila euro, al lordo degli oneri deducibili, di cui all’art. 10 del medesimo D.P.R. 917/86.
Sul punto è importante precisare però, che in presenza di oneri deducibili da reddito di lavoro dipendente gestiti e trattenuti dal datore di lavoro (ad es. contributi versati alla previdenza complementare, alle casse sanitarie, ecc.), il reddito complessivo calcolato sarà al netto di tali spese.
La tassa è versata dai soggetti passivi con diverse modalità, in particolare:
– per i lavoratori subordinati, il prelievo viene effettuato dal datore di lavoro\sostituto di imposta durante le operazioni di conguaglio a fine anno e versato entro il 16/03 successivo. Per il 2013, essendo la data di scadenza un festivo, l’ultimo giorno utile al pagamento è il 18/03;
– per i contribuenti tenuti alla presentazione del modello unificato invece, il contributo di solidarietà e’ determinato a giugno in sede di dichiarazione dei redditi ed e’ versato insieme al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità e le tempistiche ordinarie;
L’imposta andrà versata col modello F24, esponendo nella sezione Erario, il codice tributo 1683 od il 1619, in caso di trattenuta a seguito di assistenza fiscale