Le aziende devono farsi carico del congedo che si rende necessario per le cure dei lavoratori invalidi (vedi anche Controlli falsi invalidi): il Ministero del Lavoro è stato molto preciso in uno dei suoi ultimi interpelli, sottolineando quale sia l’ambito di questa novità del rinvio al regime economico delle assenze per malattia. In particolare, essa riguarda soprattutto le modalità di calcolo del trattamento economico, mentre non sono consentiti i trasferimenti degli oneri a carico dell’Inps. Questa delucidazione si era resa necessaria alla luce di due questioni poste dai consulenti del lavoro. Anzitutto, bisognava capire se l’indennità da riconoscere ai lavoratori per le assenze fosse a carico del datore di lavoro oppure dell’Inps stesso.
Inoltre, i consulenti volevano comprendere la possibilità di considerare le assenze come un unico episodio morboso di carattere continuativo per il calcolo del trattamento economico. I chiarimenti sono presto detti. Nello specifico, il congedo per le cure di cui si sta parlando viene riconosciuto e concesso a quei lavoratori che sono mutilati e invalidi civili, con conseguente riduzione della capacità lavorativa (oltre i cinquanta punti percentuali per la precisione). La misura in questione permette di assentarsi dal lavoro per un massimo di trenta giorni, anche in maniera frazionata. La sua concessione avviene dopo una opportuna domanda da parte del dipendente.
Tra l’altro, secondo una sentenza della Corte di Cassazione, prima di questa disciplina era già stato riconosciuto il nesso tra l’assenza del lavoratore e lo stato patologico, a seguito di un accertamento del medico della struttura sanitaria pubblica. Come ha precisato il Ministero, però, l’orientamento della giurisprudenza deve essere recepito solamente a metà, anche perché non bisogna gravare in misura eccessiva sugli oneri del bilancio pubblico. Per quel che riguarda, infine, l’altro chiarimento, il dicastero ha sottolineato come la fruizione dei permessi in maniera frazionata debba essere intesa come un episodio morboso di carattere continuativo.