Gli interessi di mora ammontano al 5,2233% in ragione d’anno (vedi anche Novità pagamenti entro 30 giorni): è questa la disposizione stabilita dalla nostra amministrazione finanziaria con un provvedimento di pochi giorni fa. In pratica, la misura in questione comincerà ad essere applicata a partire dal prossimo mese di maggio e il direttore dell’Agenzia delle Entrate l’ha ricavata prendendo spunto dalla media dei tassi bancari attivi. In pratica, quest’ultima è stata individuata direttamente dalla Banca d’Italia per quel che concerne il periodo di tempo compreso tra il primo e l’ultimo giorno dello scorso anno. Ma a cosa verranno applicati tali interessi nello specifico?
Il riferimento non può che andare alle somme di denaro pagate dopo che siano passati sessanta giorni dalla notifica della cartella. In particolare, essi vanno a colpire solamente le somme che sono iscritte a ruolo, mentre lo stesso discorso non è valido per le sanzioni e gli interessi che sono già indicati nell’accertamento fiscale. In aggiunta, dettaglio non certo insignificante, il calcolo degli stessi deve avvenire necessariamente nel momento in cui parte la data della notifica in questione e fino a quando non è sopraggiunta quella del pagamento effettivo. Tutto ciò è stato possibile ricavarlo prendendo spunto da tre fonti normative ben precise.
Anzitutto, si può leggere il Decreto legislativo 300 del 1999 (“Riforma dell’organizzazione del Governo”), con i primi commi degli articoli 67 e 68 che parlano degli organi delle agenzie fiscali e del ruolo del direttore. Inoltre, per quel che riguarda la disciplina degli interessi di mora, basta affidarsi al Dpr 602 del 1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”): l’articolo 30, in particolare, parla proprio degli interessi di mora. In riferimento, infine, alle disposizioni utili per individuare la competenza ad adottare gli atti della pubblica amministrazione, viene in soccorso il Decreto legislativo 165 del 2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
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