Secondo quanto affermato tra le righe delle indicazioni delle linee guida ministeriali per l’applicazione della Tares, il nuovo tributo sui rifiuti e i servizi, non sarebbero soggette al pagamento del tributo le unità immobiliari destinate a civili abitazioni prive di mobili e di allacci alle reti idriche e elettriche. In altri termini, si legge, tra le unità immobiliari escluse dal prelievo rientrano quelle “adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete”.
Ad ogni modo, non è chiaro se la tesi ministeriali possa essere confermata durevolmente, visto e considerato che i giudici di merito e la Cassazione sostengono una posizione contraria, e cioè “l’applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall’effettiva produzione degli stessi”. (vedi anche Imposte comunali 2012)
E di fatti, la Cassazione ha sempre posto dei limiti rigidi per l’esonero dal pagamento della tassa, che è dovuta a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi l’immobile. Andrebbero quindi esclusi solamente gli immobili non utilizzabili poichè inagibili, inabitabili, diroccati, o improduttivi di rifiuti.
Ancora, altro presupposto Tares è l’occupazione, detenzione o conduzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti gli immobili che non possono produrre rifiuti o quelli che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno (vedi anche Nessun beneficio fiscale se il contribuente non rispetta i tempi).
Ad esempio, sarebbero non suscettibili di produrre rifiuti gli immobili situati in luoghi scarsamente praticabili, interclusi o in stato di abbandono. Il contribuente potrà far riferimento a tali prove per dimostrare che l’immobile non idoneo a produrre rifiuti e pertanto non è soggetto al pagamento.
Continueremo ad aggiornarvi sul tema anche nelle prossime settimane.