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La contribuzione del 2013 dovuta dagli artigiani

Con la circolare numero 24 l’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha reso nota la contribuzione per quest’anno relativa agli artigiani e a coloro che esercitano attività di tipo commerciale. Per il 2013, il reddito minimo annuo che bisogna prendere in considerazione per calcolare il contributo IVS (Indennità Vecchiaia Superstiti) che è dovuto da questi stessi soggetti è pari a 15.357 euro per la precisione. Non si tratta di un valore a caso, ma di quello che è stato ottenuto andando a moltiplicare per 312 il minimale giornaliero di retribuzione che deve essere utilizzato per il calcolo dei contributi in favore degli operari dei settori artigianato e commercio (le cifre in questione sono valide dallo scorso 1° gennaio), aggiungendo poi al prodotto l’importo di 671,39 euro.

C’è comunque da rilevare come la riduzione contributiva al 18,75% (per gli artigiani) e al 18,84% (per i commercianti) può essere applicata fino a tutto il mese in cui il collaboratore che è coinvolto e interessato compie ventuno anni di età (vedi anche Dall’Inps chiarimenti sui contributi di artigiani e commercianti). Che cosa accade, invece, quando la contribuzione di cui si sta parlando eccede il minimale? Nel dettaglio, per quei redditi che superano quota 45.530 euro l’anno, è confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come previsto dalla Legge 438 del 1992 (“Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali”).

Nella circolare dell’Inps si fa poi riferimento al massimale imponibile di reddito annuo. In pratica, quest’ultimo è pari a 75.883 euro per quel che riguarda ogni singolo soggetto che opera nell’impresa, senza tenere conto dei massimali globali che si riferiscono all’impresta stessa. In aggiunta, bisogna ricordare che i limiti in questione riguardano solamente i soggetti che sono iscritti alla Gestione con una decorrenza che è anteriore rispetto al mese di gennaio del 1996 o con una anzianità contributiva da far valere a tale data.

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