Dallo scorso 19 gennaio coloro che vogliono guidare un ciclomotore dovranno conseguire la patente di guida di categoria am. Una novità nel mondo delle patenti, che per un primo momento vivrà in sinergia con i certificati di idoneità alla guida, rilasciati in data antecedente, e ancora validi nel periodo transitorio. A stabilirlo è il dlgs 59/2011 e successivo regolamento del ministero dei trasporti del 10 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 9 del 09/01/2013).
In sintesi, dal 19 gennaio – ricordavano Stefano Manzelli ed Enrico Santi su Italia Oggi del 15 gennaio 2013 – “per guidare i ciclomotori a due o tre ruote e i quadricicli leggeri bisognerà essere in possesso della patente am. Questa licenza sarà rilasciata a chi ha compiuto 14 anni di età, ma per guidare ciclomotori all’estero sarà necessario aver superato i 16 anni. Il conducente minorenne non potrà trasportare passeggeri sul ciclomotore, anche se il certificato di circolazione del ciclomotore ne consente il trasporto. I certificati di idoneità alla guida finora rilasciati resteranno validi e saranno equipollenti alla patente am; saranno tuttavia sostituiti d’ufficio dalla licenza di guida in occasione del primo rinnovo oppure in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento”(vedi anche Nuova patente ciclomotori).
Ancora, visto e considerato che non è più consentito il rilascio del cigc, con abrogazione delle disposizioni che disciplinavano il suo conseguimento, cessano i corsi di teoria organizzati dalle scuole secondarie. Ne consegue altresì che i candidati dovranno presentarsi agli esami da privatisti o avvalersi di autoscuola.
Per quanto concerne l’esame per il conseguimento del patentino, a regime questo si articolerà su 30 risposte vero – falso, con una durata di 25 minuti e ammissione a tre risposte errate. La prova pratica di guida potrà invece svolgersi su un ciclomotore a due o tre ruote o su un quadriciclo leggero, purché omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente (vedi anche Nuova patente 2013).