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Quando la vendita di un terreno configura l’elusione

Secondo la Corte di Cassazione, la vendita di un terreno a un soggetto terzo può rappresentare un caso di elusione fiscale nel momento in cui c’è stato un indebito risparmio d’imposta: in base alla sentenza dei giudici di Piazza Cavour, infatti, il tutto può essere dimostrato attraverso appositi indizi e presunzioni, non solamente quando si ha a che fare con la simulazione di un contratto. Che cosa è successo di preciso per arrivare a una pronuncia del genere? Già un mese fa si era parlato dello stesso fenomeno, sottolineando come le fatture con sconto fossero un segnale di elusione fiscale. Stavolta, si è trattato del recupero a tassazione di una plusvalenza posta in essere con la cessione di un terreno a carico di un contribuente.

Quest’ultimo lo aveva ricevuto dopo che lo stesso terreno era stato donato ai figli (il tutto nel giro di cinque mesi). Tutte queste operazioni hanno destato notevoli perplessità nella nostra amministrazione finanziaria, anche perché non era stata restituita la caparra al promissario venditore. Ecco perché il Fisco ha deciso di notificare un avviso di accertamento. Il contribuente coinvolto ha contestato tale decisione, ma la Commissione Tributaria Provinciale ha respinto tale richiesta, anche se in appello la situazione è cambiata in suo favore.

Quest’ultima sentenza è stata poi impugnata dall’Agenzia delle Entrate in Cassazione. Per l’appunto, gli “ermellini” hanno stabilito che la donazione di un terreno prima della vendita a soggetti terzi è un’operazione che si configura come un modo per eludere la tassazione della plusvalenza (verifiche elusione fiscale). Di conseguenza, una compravendita reale non pregiudica il fenomeno elusivo. In effetti, quando si accertano le imposte sui redditi, è sufficiente un uso improprio, ingiustificato oppure deviante di uno strumento giuridico, al fine di eludere l’applicazione del regime tributario, un principio che si ricava dalla legge e che era stato ribadito dalla stessa Suprema Corte in una sua sentenza del 2011.

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