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Patrimoniale francese 75% bocciata

Come noto, la patrimoniale francese sui super ricchi (o, meglio, il contributo straordinario marginale imposto alla parte di reddito superiore al milione di euro, e concretizzabile in una tassazione complessiva pari al 75%), è stata bocciata dal Consiglio Costituzionale francese, l’organo supremo di controllo della costituzionalità delle leggi d’oltralpe, che ha di fatto indotto il governo Hollande a compiere un corposo passo indietro.

La legge – che tra l’altro aveva indotto alcuni uomini più ricchi di Francia (come l’attore Gerard Depardieu) a spostare la propria residenza altrove – è stata giudicata contraria alla Costituzione francese, poichè sarebbe stata applicata soltanto ai singoli individui invece che all’intero nucleo familiare (vedi anche Dati Tassa sulle barche).

In altri termini, una famiglia con redditi appena inferiori al milione di euro ciascuno, sarebbe stata esentata dal pagamento della super aliquota fiscale, mentre una famiglia numerosissima, in cui un solo titolare percepisce un reddito di poco superiore al milione di euro, avrebbe dovuto pagare il 75 per cento di tasse per la parte eccedente la soglia.

“Il contributo straordinario andrebbe a ledere il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alle imposte sancito dall’articolo 13 della Dichiarazione del 1789” – ha pertanto tuonato la sentenza della Corte, aggiungendo poi che il contributo andrebbe “applicato solamente ai singoli contribuenti intesi come unità fiscali e non al reddito familiare, intaccando, in questo modo, anche il principio di uguaglianza tra i contribuenti in base alla natura del reddito” (vedi anche Robin tax: cosa è?).

Il governo Hollande – che ha già fatto sapere di essere intenzionato a riproporre un contributo straordinario in altre vesti – aveva pensato di formulare la super aliquota applicandola solamente al reddito professionale e non a quello di capitale. Una scelta che – sempre stando a quanto è stato evidenziato dalla Corte – avrebbe generato squilibri ancor più gravi in relazione all’applicazione ai guadagni derivanti dall’esercizio di opzioni o alla sottoscrizione di azioni senza contare il versamento dei bonus sugli stipendi ai manager.

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