Poche ore fa abbiamo avuto modo di illustrare in che modo sia possibile iscrivere correttamente la srl semplificata, e quali siano i documenti da predisporre, e i costi relativi da sostenere. Cerchiamo ora di illustrare in che modo si iscrive la srl a capitale ridotto, di cui agli artt. 2463-bis e 2330 c.c., e art. 44 del d.l. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, in vigore dal 26 giugno 2012.
Anche in questo caso, come nell’ipotesi della srl semplificata, l’iscrizione è effettuata dopo 20 giorni dalla data dell’atto, ad obbligo del notaio (vedi anche Società semplificata, arrivano i primi chiarimenti).
La modulistica da predisporre è simile a quella della srl semplificata, con il modello S1 (codice atto A01, A06 ed eventualmente A19), il modello intercalare P per ogni amministratore nominato, e per ogni membro del collegio sindacale se nominato, oltre al modello S contenente l’elenco dei soci ed altri titolari di diritti su partecipazioni – anche in caso di unico socio – e, infine, la distinta Fedra firmata digitalmente.
Si allegheranno inoltre copia autentica dell’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, in formato pdf/a, firmata digitalmente dal notaio; all’interno dell’atto dichiarazione dell’avvenuto versamento agli amministratori, del 100% del capitale sociale (in denaro).
I costi da sostenere sono relativi ai diritti di segreteria per euro 90,00, bolli per euro 65,00, diritti annuali per euro 200,00 o diverso importo eventualmente stabilito dalla singola Camera di Commercio.
Infine, ricordiamo come nel modulo di iscrizione le società devono obbligatoriamente indicare il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). In assenza di questa informazione la domanda è incompleta e legittima il sospeso/rifiuto di iscrizione.
Nelle prossime settimane torneremo diffusamente sulla srl semplificata e sulla srl a capitale ridotto, e cercheremo di comprendere in maniera dettagliata quali siano i pro e i contro di tali forme giuridiche. Continuate dunque a seguirci per non perdere nemmeno un aggiornamento su queste nuove forme giuridiche, in crescente diffusione.