L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3 del 22.01.2008 ha chiarito alcuni dubbi riguardo le donazione e successioni e in particolare circa la franchigia relativa all’imposta di successione e donazione.
Nello specifico l’Agenzia ha chiarito che alla determinazione della franchigia concorrono anche le eventuali donazioni effettuate durante la vita dal donante, comprese quelle fatte nel periodo in cui l’imposta era stata abolita.
Nella circolare si legge che, ai fini della determinazione della franchigia utilizzabile per successioni o donazioni, devono essere considerate anche tutte le donazioni effettuate dal donante in vita, e devono essere necessariamente comprese anche quelle compiute nel periodo che va dal 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383 che aveva abrogato l’imposta di successione) ed il 29 novembre 2006, (data di entrata in vigore dell’attuale regime di imposizione) periodo in cui l’imposta era stata abolita.
Nello specifico riferito alla successione, la franchigia che con l’attuale regime viene riconosciuta all’erede si riduce di un importo pari al valore delle donazioni che lo stesso erede ha già ricevuto dal donante quando era ancora in vita.
In parole povere, nel calcolare la franchigia si fanno rientrare solo le donazioni passate per cui sia stata riconosciuta una franchigia che abbia assorbito, in tutto o in parte, l’imposta dovuta.
I beni donati in vita dal defunto restano comunque fuori dalla determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione.
Lo stesso o in parte vale anche le donazioni. Anche in questo caso per determinare le franchigie utilizzabili bisogna tenere conto degli atti stipulati nel periodo in cui l’imposta era stata abolita. Diverso trattamento è riservato invece alle imposte ipotecaria e catastale, per le quali le franchigie non sono operative.
Secondo le Finanziarie 2007 e 2008 sono esenti dal pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni nonché delle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni effettuati tramite i patti di famiglia in favore dei discendenti e del coniuge. Rientra invece nell’ambito di applicazione dell’imposta l’attribuzione di somme di denaro o di beni disposta dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali.
Fonte: Agenzia Entrate
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