Sono passati due giorni esatti da quando la nostra amministrazione finanziaria ha reso pubblica la risoluzione 114/E: si tratta di un documento molto importante, in quanto con esso l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza il suo intervento in materia di immobili che vengono riconosciuti di interesse storico e artistico. Volendo essere ancora più precisi, è stato necessario fornire una interpretazione a favore dei contribuenti per quel che concerne l’ipotesi di una locazione immobiliare. Cerchiamo dunque di capire meglio che cosa si prospetta in questo caso.
Dell’argomento in questione si è parlato anche in relazione alle esenzioni e agevolazioni per l’Imu nel 2012. In aggiunta, non bisogna neanche dimenticare che un anno esatto fa la Cassazione ha fatto chiarezza sui beni culturali e sulle relative esenzioni. secondo l’Agenzia, per ottenere l’imponibile utile ai fini Ires (Imposta sul Reddito delle Società) di tali beni, i valori che è opportuno confrontare sono sostanzialmente due, vale a dire il canone annuo ridimensionato di trentacinque punti percentuali e la rendita catastale che subisce un taglio del 50%.
Nel dettaglio, le Entrate hanno preso spunto dal Decreto legge numero 16 dello scorso anno, ovvero il cosiddetto “decreto semplificazioni tributarie”, in particolare il suo quarto articolo. In base a tale testo normativo, il reddito medio ordinario degli immobili di interesse storico-artistico è rappresentato dalla rendita catastale sottoposta a rivalutazione (-50%), senza prestare attenzione a quello che l’uso effettivo e concreto. Il reddito medio ordinario, inoltre, non si modifica nemmeno nel caso di un immobile sottoposto a locazione, di conseguenza non c’è alcun motivo per andare a distinguerlo per la locazione eventuale. Spostando l’attenzione sul reddito di tipo fondiario, infine, c’è da dire che il presupposto d’imposta deriva essenzialmente dal possesso qualificato del cespite patrimoniale (identifica una capacità contributiva), con un reddito finale che è potenziale e figurativo (visto che si va ad applicare la relativa rendita catastale).