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Scade oggi l’opzione per il regime speciale delle Siiq

Con l’ultimo giorno dell’anno che cade proprio oggi, si è arrivati anche all’ultimo termine disponibile per una scadenza fiscale strettamente collegata al settore immobiliare: si tratta, nello specifico, dell’opzione per l’applicazione del regime speciale delle cosiddette Siiq (Società di Investimento Immobiliare Quotate) a partire dalla giornata di domani, il 1° gennaio dell’anno successivo. Non è la prima volta che si parla di queste società in relazione all’ambito tributario. In effetti, si parla delle Siiq quando è tempo di versare l’imposta sostitutiva.

In aggiunta, come è avvenuto proprio un anno fa, si è fatto riferimento ai fondi immobiliari e al pagamento dell’imposta sostitutiva. Stavolta, i soggetti coinvolti sono le società per azioni che risiedono ai fini fiscali nel territorio dello Stato; queste ultime devono svolgere in modo prevalente un’attività di locazione immobiliare, nel rispetto dei requisiti che sono previsti dalla Legge 296 del 2006 (la Finanziaria del 2007 per intenderci). Le modalità telematiche sono quelle da sfruttare in questo caso.

All’interno delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, è presente un comma ben preciso per comprendere tale scadenza, il 119 del primo articolo. In base a quest’ultimo, infatti, le società per azioni che risiedono in Italia e che svolgono soprattutto attività di locazione immobiliare (quotate in Borsa) possono avvalersi del regime speciale opzionale, sia civile che fiscale, che viene disciplinato dal comma in questione e da altre norme di attuazione del Ministero dell’Economia. Il regime speciale prevede diverse agevolazioni: anzitutto, l’esenzione dall’Ires (Imposta sul Reddito delle Società), ma anche dall’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) del reddito d’impresa che deriva dall’attività svolta. In aggiunta, non bisogna dimenticare l’applicazione di un’apposita ritenuta del 20% sugli utili che sono stati distribuiti ai partecipanti. L’opzione a cui si sta facendo riferimento, inoltre, non può essere revocata e comporta per le società l’assunzione della qualifica di Siiq nella propria denominazione sociale.

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