Tra le tante scadenze di fine anno, una menzione particolare spetta a quella dei cosiddetti registri meccanografici: in base a quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate, c’è tempo fino al prossimo 31 dicembre per la trascrizione su carta dei registri in questione, una operazione fiscale che riguarda soggetti ben precisi. In effetti, ad essere coinvolte sono le imprese costituite in forma individuale, le società di persone (dunque le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice) e i soggetti Ires (Imposta sul Reddito delle Società) che vantano un periodo d’imposta che coincide con l’anno solare. Che cosa c’è da dire in merito a queste modalità?
La tenuta di ogni registro contabile con i sistemi meccanografici viene considerata regolare in difetto di trascrizione sui supporti di carta. Come è previsto dalla legge, infatti, la trascrizione in questione deve riguardare i dati dell’esercizio per cui i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano giunti a scadenza da più di tre mesi. Una situazione del genere può verificarsi nel momento in cui vi sono dei controlli e delle ispezioni e i registri stessi possono risultare aggiornati su degli appositi supporti magnetici, con la stampa contestuale alla richiesta avanzata dagli organi che ne hanno competenza.
La normativa di riferimento si basa essenzialmente su due testi. Anzitutto, il primo è il Decreto Legge numero 357 del 1994 (“Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive”): in effetti, il comma 4-ter dell’articolo 7 specifica proprio come la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici sia considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei. L’altro riferimento normativo è rappresentato dalla Legge 244 del 2007 (la Finanziaria del 2008): il comma numero 161 è altrettanto utile in questo senso, in quanto ha stabilito quali parole modificare per quel che riguarda i termini delle presentazioni delle dichiarazioni (i tre mesi ricordati in precedenza).