Con la risoluzione n. 13 del 10.12.2008 della Direzione federalismo fiscale del ministero dell’Economia e delle finanze è stato chiarito che l’aliquota IRAP da quest’anno non potrà superare il tetto massimo del 4,82% poiché l’intervallo di variazione rimesso al potere delle Regioni è diminuito dall’1% allo 0,92%.
Ricordiamo che l’aliquota IRAP è stata ridotta dal 4,25% al 3,9% con conseguente obbligo da parte delle Regioni di rimodulare le aliquote entro i massimali di scostamento e quindi non potranno superare il tetto massimo del 4,82%.
Allo stesso modo il limite minimo sarà non inferiore allo 2,98%.
Fonte Regione Lazio