Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17939 del 19 ottobre 2012, l’accertamento tributario notificato a mezzo del servizio postale è legittimo anche se non sono indicate nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui è stato consegnato l’atto e di chi lo ha sottoscritto. Non solo: l’accertamento è valido anche se la firma sull’avviso è illeggibile. Per il perfezionamento della notifica tramite il servizio postale è infatti sufficiente che la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario.
L’ufficiale postale – afferma Sergio Trovato su Italia Oggi del 7 novembre 2012 – “ha poi il compito di accertare che la persona legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna. Non è previsto da nessuna norma che debbano essere indicate nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, anche se la «sottoscrizione sia addotta come inintelligibile”.
Tutt’al più – proseguono i giudici della Suprema Corte – “stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento”, è impugnabile per querela di falso qualora si contesti la relazione tra destinatario e consegnatario. Sulla stessa questione ha preso posizione l’Agenzia delle entrate con la circolare 25/2012, che ha invece ritenuto legittima la notifica senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale. Secondo l’Agenzia, prosegue il quotidiano, “la scelta delle modalità di notifica degli atti tra quelle consentite va fatta contemperando diverse esigenze: celerità, efficacia e economicità. Proprio il principio di economicità dell’azione amministrativa impone di non escludere dalla prassi la modalità di notifica diretta a mezzo posta, che comunque assicura la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario. Del resto, la Cassazione (sentenza 6114/2011) ha affermato che è necessario che da parte dell’amministrazione vi sia sempre un comportamento di lealtà e chiarezza nei rapporti con il contribuente e che la notifica degli atti sia sempre finalizzata a garantirne la conoscenza, intesa come grado di conoscibilità il più elevato possibile. Naturalmente, vanno rispettate le regole generali dettate dall’articolo 60 del dpr 600/1973 per le notifiche degli atti fi scali”.
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