Le Entrate hanno fatto chiarezza sul regime dei nuovi minimi la scorsa estate, ma è normale che qualche dubbio possa sempre sorgere. In particolare, l’articolo 27 del Decreto legge 98 del 2011 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”) è dedicato proprio al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori che si trovano in mobilità. Ebbene, leggendo attentamente i primi due commi si parla anche di soggetti che sono appunto titolari di una impresa “minima”. Che cosa accade quando la persona in questione raggiunge il limite dei trentacinque anni prima dei quattro successivi a quello in cui l’attività viene avviata?
La precisazione non è certo di poco conto, visto che bisogna comprendere se il regime dei contribuenti minimi può essere ancora seguito fino al completamento del quinquennio oppure no. Entrando maggiormente nel dettaglio della questione, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di venire incontro a casi così particolari. In effetti, questo limite dei trentacinque anni non rappresenta una delimitazione ufficiale della durata del regime in questione, anzi la può addirittura ampliare. Questo vuol dire che le agevolazioni tributarie a cui si sta facendo riferimento possono essere applicate per il periodo d’imposta in cui l’attività stessa è stata avviata e per i quattro anni che seguono.
È ovvio e scontato, comunque, come sia necessario verificare nel dettaglio i requisiti che sono prescritti, in particolare il limite dei ricavi e l’assenza di qualsiasi tipo di esportazione. Anche sei mesi fa l’amministrazione finanziaria si era interessata della fattispecie, con il Fisco che ha introdotto i codici per l’imprenditoria giovanile. Nel caso in cui i cinque anni siano scaduti e non siano stati ancora compiuti i trentacinque anni, è possibile proseguire oltre con la disciplina fiscale di vantaggio: tale continuazione può essere protratta fino all’anno in cui si compie questa età, dunque occorre prestare la massima attenzione alle date e alle scadenze.