Dallo scorso 2 ottobre 2012 sono in vigore nuovi limiti per i depositi bancari e per i cambiavalute. Da tale data è infatti entrato in vigore il nuovo limite di 2.500 euro per l’uso del contante da parte dei cambiavalute, identificati con i soggetti che svolgono professionalmente, nei confronti del pubblico attività di negoziazione, a pronti di mezzi di pagamento in valuta iscritti in un apposito registro. In aggiunta, è comparso un nuovo regime sanzionatorio antiriciclaggio per i libretti di deposito bancari e postali al portatore oltre soglia, con pene pecuniarie tra l’1 e il 40 per cento dell’importo trasferito, o tra il 30 e il 40 per cento del saldo del libretto.
A prevedere limiti e sanzioni è il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 e pubblicato sulla G.U. n. 230 del 2 ottobre, che integra e modifica le norme del Tub già riformate dal decreto legislativo n. 141/2010. Le previsioni entreranno in vigore solamente il prossimo 17 ottobre, salvo quella già anticipate relative al limite all’uso del contante da parte dei cambiavalute, contenuta in un nuovo comma 1-bis che il correttivo inserisce nell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Altra eccezione è stata rappresentata dalla norma entrata in vigore il giorno stesso di pubblicazione del decreto 169/2012 in Gazzetta Ufficiale, che prevede l’operatività dell’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e che – stando al tenore letterale della norma – deve intendersi costituito alla data di avvio di tale gestione (vedi le sanzioni antiriciclaggio 2012).
Per quanto concerne le principali novità operative dallo scorso 2 ottobre, ricordiamo la presenza di un inasprimento del regime sanzionatorio antiriciclaggio in relazione a libretti di deposito bancari e postali, e l’applicazione delle disposizioni del Tub relative al credito ai consumatori e delle previsioni del decreto 1/2012 in merito alla libertà di scelta delle polizze da parte del consumatore alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
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