Il ministero della salute ha emanato una nota con alcuni importanti chiarimenti, rivolti a medici e farmacisti, su come regolarsi in caso di vendita di farmaci di marca, evidenziando in tal modo l’impossibilità che la ricetta indichi solo il nome di uno specifico medicinale, e la possibilità che i pazienti aggiungano, di tasca propria, la differenza tra il farmaco coperto dal Servizio Sanitario Nazionale e quello appunto chiamato comunemente “di marca”. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i chiarimenti forniti sul sito internet del ministero dopo la segnalazione delle incertezze evidenziate sul mercato.
Anzitutto, segnaliamo come in base alla legge, se il paziente viene curato per la prima volta per una patologia cronica o sia curato per un nuovo episodio di patologia non cronica mediante l’impiego di un determinato principio attivo, ed esistano sul mercato più medicinali equivalenti a base del principio attivo scelto dal medico per il trattamento, il medico dovrà prescrivere il medicinale indicando nella ricetta il principio attivo e, eventualmente, vantare la facoltà di indicare il nome di uno specifico medicinale a base di quel determinato principio attivo (cioè il farmaco di marca). Non può invece limitarsi a indicare il nome del solo farmaco commerciale.
Il ministero precisa tuttavia che il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale nella sola ipotesi in cui lo stesso lo ritenga non sostituibile per la cura del paziente, con una clausola che dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione. L’assenza della motivazione, così come la presenza di una motivazione inidonea, rende la ricetta non conforme a legge.
Se invece il paziente è già sotto cura dal medico per il trattamento di una patologia cronica o non cronica, il medico potrà prescrivere uno specifico medicinale o in alternativa limitarsi a indicare il solo principio attivo, quando ritenga che questa modalità sia idonea al raggiungimento dello scopo terapeutico che intende perseguire, indicando comunque la clausola di non sostituibilità, senza necessità di motivarla (contrariamente a quanto accade nella prima ipotesi).
Sempre in argomento, qui il nostro approfondimento sulla liberalizzazione delle farmacie.