Per aprire un bar o un ristorante è ora sufficiente presentare la Scia al comune, senza necessario attendere l’autorizzazione. Inoltre, stando a quanto emerge dalle novità appena entrate in vigore, anche per le imprese individuali non sarà più necessario possedere i requisiti professionali prescritti dalla legge per esercitare l’attività. Sarà invece sufficiente assumere alle proprie dipendenze almeno un soggetto che possa essere in grado di dimostrare la professionalità necessaria, che era imposta dalla precedente normativa, in vigore da quaranta anni.
“Prerogativa che, originariamente” – sottolinea un approfondimento di Italia Oggi – “era concessa soltanto alle persone giuridiche. Queste, due delle importanti novità contenute nel dlgs 147/2012 che, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 agosto, entra in vigore oggi. Il provvedimento, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 59/2010 di recepimento della direttiva Servizi e il cui schema era stato licenziato dal governo a fine aprile, era peraltro atteso da tempo. Ciò in quanto già la legge delega (comunitaria 2008 n. 88/2009) aveva previsto l’intervento normativo finalizzato, sulla base della prima esperienza applicativa, ad ulteriori interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell’esercizio di alcune attività economiche”.
Il decreto serve altresì a rettificare alcuni refusi e errori materiali che erano contenuti nel testo originario, sebbene le novità più rilevanti siano certamente più sostanziali che formali, e rappresentate fondamentalmente alle modifiche degli articoli 64 e 71 del già indicato dlgs 59/2010 che, rispettivamente, individuano il titolo autorizzatorio previsto per l’apertura, il trasferimento e il subentro negli esercizi di somministrazione e i requisiti morali e professionali per poter materialmente esercitare l’attività nel settore della somministrazione e per la vendita di generi alimentari.
Quindi, attualmente, è necessario attendere l’autorizzazione del comune in cui si intende aprire l’esercizio pubblico solo se l’amministrazione locale avrà individuato le zone soggette a vincolo, in relazione a motivi imperativi di interesse generale che dovranno essere, quindi, espressamente dimostrati.
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