L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 30/E del 01 febbraio 2008 ha sciolto un dubbio circa la vendita di un garage di pertinenza prima casa entro i 5 anni dalla data di acquisto e relativo ri-acquisto di un altro garage sempre di pertinenza prima casa.
Nel caso in questione, la vendita dell’immobile agevolato, garage, non è seguita dall’acquisto di un’abitazione principale ma di un’altra pertinenza, un altro garage, comportando la perdita del regime di favore.
Il riacquisto del box, quindi, non può beneficiare del credito d’imposta perché requisito essenziale per poterne usufruire è che entrambi gli atti di acquisto degli immobili possano godere dei benefici “prima casa” (articolo 7, comma 1, legge 448/1998).
Condizione che, nel caso specifico, non si verifica, data la perdita del regime agevolativo per la vendita del posto auto.
All’atto di acquisto del garage, invece, può essere riconosciuta l’agevolazione prima casa solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma: “…le agevolazioni spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita’ immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato (…)”.
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