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Sanzioni cartelle sanitarie irregolari

Il Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori esposti a rischio appone delle regole molto rigide sulla tenuta e sull’aggiornamento dei dati delle cartelle sanitarie, collegando a comportamenti poco virtuosi delle sanzioni molto aspre. Cerchiamo allora di comprendere cosa si rischia nell’ipotesi di un irregolare mantenimento della cartella sanitaria, con sanzioni che possono arrivare fino all’arresto del medico.

Il medico rischia infatti l’arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro nel caso di mancata consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, o di mancata consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio, con le informazioni necessarie relative alla conservazione della stessa.

L’arresto può arrivare fino a due mesi o l’ammenda da 300 a 1.200 euro, nell’ipotesi di mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria, mancata istituzione, aggiornamento e custodia di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, mancata fornitura delle informazioni ai lavoratori (e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
a richiesta) sul signifi cato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari.

Previsto invece l’arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro, per la mancata collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; alla programmazione della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fi sica dei lavoratori; all’attività di formazione e informazione dei lavoratori; alla organizzazione del servizio di primo soccorso; alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, o ancora per la mancata visita degli ambienti di lavoro periodica.

Dal penale al solo amministrativo, con sanzione da 600 a 2.000 euro, per la mancata informazione ai lavoratori interessati dei risultati della sorveglianza sanitaria e mancato rilascio, su richiesta dei lavoratori, di copia della documentazione sanitaria, la mancata comunicazione per iscritto al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati della sorveglianza sanitaria e mancata fornitura delle indicazioni sul signifi cato degli stessi (risultati) ai fini della attuazione delle misure per la tutela dei lavoratori Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro, la mancata trasmissione annuale, in via  telematica, ai servizi competenti per territorio delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, l’effettuazione di visite mediche nelle ipotesi non consentite (per accertare stati di gravidanza; in altri casi vietati dalla normativa vigente), la mancata allegazione alla cartella sanitaria e di rischio degli esiti della visita medica, la mancata espressione di un giudizio per iscritto, e mancata consegna della stessa al lavoratore e al datore di lavoro, relativamente alla mansione specifi ca nei casi di idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente.

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