La Finanziaria 2008, oltre ai classici casi di SOLIDARIETA’ IVA , ne ha previsto uno nuovo: GLI IMMOBILI
- La SOLIDARIETA’ IVA è il caso in cui l’acquirente di un bene è solidalmente responsabile per l’omesso versamento IVA laddove il prezzo dichiarato è inferiore al valore normale.
Tale modifica interessa l’art. 60 bis del DPR 633/1972 e comporta l’aggiunta del comma 3 bis.
Il principio di SOLIDARIETA’ IVA viene così esteso all’acquirente di un bene immobile qualora vi sia differenza tra il prezzo di acquisto dell’immobile dichiarato nell’atto o in fattura ed il prezzo effettivo.
La particolarità della solidarietà è che opera anche nel caso in cui l’acquirente sia un privato.
Viene prevista inoltre la possibilità per il cessionario di regolarizzare il versamento dell’imposta entro 60 giorni pagando la differenza di sanzioni e imposta.
Gli altri casi in cui opera la SOLIDARIETA’ IVA del cessionario sono previsti dal DM 22 dicembre 2005 ed interessa la compravendita di:
– autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
– prodotti di telefonia e loro accessori
– personal computer, componenti ed accessori
– animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.
Fonte: il Sole 24 Ore