La scheda carburante è l’unico strumento attraverso il quale è possibile condurre legittimamente in deduzione le spese relative ai carburanti per l’autotrazione. La cara e vecchia scheda non può pertanto essere sostituita da alcuna prova. Ad affermarlo è una conclusione cui è giunta la commissione tributaria regionale del Lazio con la pronuncia n. 223/04/2012 depositata in segreteria in data 10 luglio scorso, con la quale si contribuisce a eleggere la scheda carburante quale mezzo fondamentale per ottenere i benefici fiscali tradizionalmente previsti.
Con la sentenza indicata, i giudici del Lazio hanno tuttavia ribaltato la decisione dei colleghi della provincia di Rieti, che sul punto avevano invece permesso la deduzione sulla base di una perizia giurata di parte che attestava l’inerenza, la competenza e l’esatta quantificazione dei costi sostenuti, in sostituzione della scheda carburanti, nata con il dpr 444/97 come documentato sostituivo della fattura, e istituita per ogni veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, e includente, altresì, ditta e denominazione sociale o cognome e nome, domicilio fiscale e numero dei partita Iva, del soggetto che acquista il carburante (vedi anche Decreto sviluppo: scheda carburante, le novità).
Il distributore dovrà poi indicare nella scheda, per ogni rifornimento, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’Iva, nonché – anche a mezzo di apposito timbro – denominazione sociale e impianto di distribuzione, e ubicazione dell’impianto. E schede andranno registrate nella contabilità del contribuente con annotazione del numero di chilometri rilevabile dal dispositivi esistente nel veicolo.
In altri termini, stando al contenuto letterale della pronuncia della commissione tributaria regionale del Lazio, il costo dei carburanti impiegati sui veicoli a motore è detraibile solamente con la scheda carburante completa in ogni sua parte. La stessa scheda carburante potrà essere utilizzata anche per mezzi di cantiere come muletti e pale meccaniche, mentre non è consentita alcuna prova equipollente.
Qui il focus: la scheda carburante è utile anche per i costi dei macchinari edili.