La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 152/21/12, ha affermato che l’iscrizione ipotecaria che il concessionario della riscossione, in presenza di debiti erariali, appone sui beni del contribuente, deve essere proporzionata al valore dell’immobile assoggettato al vincolo. Non solo: l’ipoteca deve anche essere iscritta su immobili che possibilmente non costituiscono residenza o abitazione principale dello stesso contribuente. Un principio che potrebbe cambiare, pertanto, il rapporto tra Equitalia e i contribuenti morosi.
Nella sua pronuncia, infatti, la Commissione stabilisce come non vi sia una giusta proporzione fra importo per cui si procede e danno che ne deriva in capo al contribuente, che può così veder compromessa la sua sfera non patrimoniale. L’iscrizione ipotecaria che è caratterizzata da sproporzione, riguarda un immobile di residenza del contribuente a Roma che ha un valore commerciale di un milione di euro, a fronte di un debito nei confronto dell’Erario di circa 97 mila euro.
L’iscrizione ipotecaria sproporzionata (vedi anche ipoteca Equitalia senza intimazione di pagamento), secondo la commissione tributaria regionale, che potrebbe rappresentare in realtà uno strumento di indebita pressione sul debitore al fine di ottenere l’adempimento, per un interesse che non può trovare tutela e protezione nell’art. 2817 del cod.civ. che invece disciplina le ipotesi in cui si può procedere a iscrizione di ipoteca legale.
L’ipoteca esattoriale è pertanto una nuova ipotesi di ipoteca legale prevista dall’ordinamento, dove il ruolo viene ad assumere la funzione del titolo. L’ipoteca è disciplinata dagli art. 2808 e ss. del cod.civ. e “attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione”.
Essendo assente una motivazione, il destinatario non è posto nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa, non potendo così raggiungere alcuna certezza ragionevole in merito alla fondatezza della pretesa creditoria. Insomma, una situazione di parziale debolezza che non deve suscitare sproporzioni, come sopra accennate.
Ecco come richiedere risarcimento danno morale Equitalia.