Per capire ancora meglio come si determinare la base imponibile dell’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) bisogna far riferimento a una risoluzione di due mesi fa della nostra amministrazione finanziaria: la circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate, infatti, ha voluto fornire precisazioni e arricchimenti per quel che riguarda l’interpretazione della tassa in questione, nonostante non siano mancate negli ultimi anni altre circolari dello stesso tipo.
Da almeno quattro anni questa specifica tassazione fa riferimento a quei criteri che sono adottati nel momento in cui si redige il bilancio di esercizio, senza che vi sia alcun tipo di attenzione nei confronti delle variazioni tributarie fatte registrare ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, questa distinzione si è ottenuta grazie alla soppressione dell’articolo 11-bis del Decreto legislativo 446 del 1997 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”): quest’ultimo era quello che riconosceva le stesse modifiche fiscali previste nelle imposte reddituali.
Un rischio che si corre ancora in tal senso, però, è quello di non riuscire a dedurre un costo, visto che esso potrebbe assumere rilevanza fiscale in un periodo d’imposta in cui non vi sono i ricavi. In aggiunta, è necessario individuare in ogni caso il valore netto della produzione, il quale deve essere assoggettato a tassazione, attraverso la differenza tra il valore e i costi della produzione. Volendo essere ancora più precisi, non si può dedurre dall’Irap una specifica voce del conto economico, vale a dire quella che si riferisce alle svalutazioni delle immobilizzazioni. Di conseguenza, quando si presenta una svalutazione di tale tipo, il bene stesso potrà beneficiare di un valore tributario relativo all’Irap ancora più alto rispetto a quello contabile, anche perché l’operazione tende a far diminuire quest’ultimo, senza andare a influire sul costo fiscale rilevante ai fini Irap.
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