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Cartelle esattoriali nulle se notificate per posta

La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con la sentenza n. 133 dell’11 giugno 2012, ha dichiarato che le cartelle di pagamento notificate direttamente da Equitalia attraverso il sistema postale, inclusa la raccomandata con ricevuta di ritorno, e pertanto non notificate di persona dall’ufficiale dell’Ente di riscossione, sono nulle. Una pronuncia che non apporta grandi innovazioni rispetto alle ultime sentenze in materia, e che conferma l’orientamento prevalente.

Nella fattispecie oggetto di pronuncia, un contribuente aveva ricevuto una cartella esattoriale per posta, proponendo ricorso per l’inesistenza della notificazione per il tramite di un ufficiale, visto e considerato che Equitalia aveva provveduto a inviare una raccomandata con avviso di ricevimento, che ha poi dato luogo alla falsa applicazione dell’articolo 26 del dpr 602/73.

I giudici della Commissione hanno ritenuto fondato il ricorso del contribuente, visto che l’articolo ora citato indica – nella sua prima parte – i soggetti abilitati ad eseguire per legge la notifica, e – nella sua seconda parte – dispone in ordine alle modalità con cui la notifica deve essere eseguita, stabilendo che essa può anche essere eseguita con il mezzo della posta, ma pur sempre ad opera di soggetti abilitati (qui tutte le altre novità sulle cartelle esattoriali).

Ancora, la Commissione precisa che per i provvedimenti conseguenti a procedimento amministrativo tributario, escluso l’unico caso previsto dalla legge di notifica dirette con mezzo di posta da parte dell’Ufficio impositore, gli atti di competenza dell’agente della riscossione sono notificati a mezzo di raccomandata ar, che rappresenta l’unica modalità esecutiva della notificazione.

Sempre per la Commissione, il procedimento deve essere sempre affidato all’organo preposto dalla legge alla notificazione, come il messo notificatore nominato dal concessionario o il messo comunale, o l’agente della polizia municipale. Pertanto, secondo i giudici della Ctp di Campobasso, il ricorso del contribuente deve essere pienamente accolto.

Un’altra discreta notizia, oltre alla già ricordata riduzione della mora delle cartelle esattoriali.

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