Una delle ultime circolari dell’Inps ha avuto come oggetto il cosiddetto contributo di solidarietà, in particolare le istruzioni contabili relative a tale misura e le variazioni da apportare al piano dei conti: la legge 214 dello scorso anno ha provveduto a introdurre tale contributo, il quale riguarda in prima persona gli iscritti alle gestioni previdenziali che sono confluite nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, senza dimenticare quei soggetti che sono iscritti al fondo previdenziale istituito per il personale di volo dipendente.
Il versamento si riferisce ai lavoratori che sono iscritti a gestioni come l’ex fondo trasporti, l’ex fondo elettrici, l’ex fondo telefonici l’ex Inpdai (Istituto Nazionale Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali) e il fondo volo, con la precisazione della necessità di una anzianità contributiva di almeno cinque anni da maturare. Il contributo in questione, inoltre, è stato fissato nello 0,50% della retribuzione imponibile. Tra l’altro, bisogna anche ricordare che esso è dovuto nel periodo compreso tra lo scorso 1° gennaio (il primo giorno del 2012 quindi) e il 31 dicembre del 2017, quasi sei anni per la precisione.
Tale misura deve essere rilevante dal punto di vista contabile e proprio per questo motivo sono stati messi a disposizione dei conti ben precisi, vale a dire Fpv (gestione assicurativa per il personale a cui fanno riferimento i pubblici servizi di trasposto), FPV22181 (rilevazione del contributo a carico dei soggetti iscritti), Fpu (gestione assicurativa per il personale dell’Enel e delle aziende elettriche private) e FPU22181. In aggiunta, non possono essere dimenticati il fondo Fpy, vale a dire quello che contempla la gestione assicurativa per i dirigenti di aziende industriali iscritti nel soppresso Inpdai, e il fondo Vlr, per la previdenza che riguarda il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (gestione assicurativa a ripartizione se si vuole essere ancora più precisi), con la relativa rilevazione del contributo.
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