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F23: istituiti i codici ente e tributo per le attività criminose

La Direzione Investigativa Antimafia (meglio nota con la sigla Dia) e le giunte comunali sono i soggetti che hanno l’obbligo di mettere in luce ed accertare tutte quelle violazioni che sono compiute in merito ad alcune attività criminose; entrando maggiormente nel dettaglio, c’è da dire che a loro si chiede di contrastare e prevenire l’uso del sistema finanziario al solo scopo di riciclare i proventi delle attività relative al crimine, ma anche al finanziamento del terrorismo. Questo vuol dire che occorre anche rendere conformi gli impianti che si trovano all’interno degli edifici alla normativa attualmente prevista. Proprio per questo motivo, la nostra amministrazione finanziaria ha voluto rendere molto più semplice la rendicontazione di tutte le sanzioni che si verificano dal punto di vista amministrativo e che sono di conseguenza irrogate in tal senso.

In effetti, la giornata di ieri è stata dedicata dall’Agenzia delle Entrate alla pubblicazione di due documenti molto importanti. Nello specifico, si tratta della risoluzione 68/E, la quale ha di fatto istituito i codici ente che sono denominati proprio DIA, in modo da identificare la stessa direzione menzionata in precedenza; in aggiunta, la risoluzione 67/E ha introdotto il codice ente COM. Entrambi i riferimenti sono utili per essere inseriti all’interno del campo 6, vale a dire quello relativo al “codice ufficio o ente”, del modello F23.

Tra l’altro, nel secondo caso si è anche provveduto a far debuttare il codice tributo 9V9T: si tratta del riferimento che identifica il recupero delle spese di procedimento ai sensi dell’articolo 16 della Legge 689 del 1981. Questo testo normativo è quello che viene solitamente chiamato come “legge di depenalizzazione“, visto che ha introdotto delle modifiche importanti al sistema penale del nostro paese; il sedicesimo articolo, poi, è quello che riguarda il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, una opportunità resa possibile nel caso in cui siano passati sessanta giorni dal momento della contestazione.

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