L’Agenzia delle Entrate ha formulato alcuni interessanti chiarimenti in materia di detrazioni in sede di dichiarazioni IRPEF. Tra le principali delucidazioni delle Entrate, figurano numerose specificazioni in tema di detrazioni al 36%. Cerchiamo di analizzare singolarmente gli inviti e le interpretazioni dell’Agenzia, al fine di chiarire i principali dubbi sul settore.
Innanzitutto, le Entrate specificano che per i lavori iniziati nel 2011, le detrazioni spettano anche in caso di omissione delle comunicazioni preventive al Centro Operativo di Pescara, purchè nel modello di dichiarazione 730/2012 o Unico PF 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione. Con decorrenza dal 1 gennaio 2011, inoltre, non è più obbligatoria la specifica indicazione della manodopera.
Per i lavori su parti comuni, il condomino può fruire della detrazione senza entrare in possesso diretto della copia di tutta la documentazione, ma deve ottenere una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti, e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione.
Ancora, in caso di vendita dell’immobile, in assenza di indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente, mentre convenzionalmente è possibile trasferire le quote residue in capo al cessionario, o al donatario. Tale regola, specifica l’Agenzia delle Entrate, vale anche per la detrazione del 55% sul risparmio energetico. Se il trasferimento avviene per causa di morte, gli eredi conservano il diritto a godere delle quote residue della detrazione, ma devono mantenere la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
► NOVITà DECRETO INFRASTRUTTURE 2012
Infine, in aggiunta per quanto concerne la normativa sull’abitazione principale, le Entrate specificano che se il contribuente, in relazione alla sottoscrizione di un mutuo ipotecario per acquisto prima casa, costituisce un deposito presso il notaio, e quest’ultimo fattura l’onorario nel periodo di imposta successivo, è possibile portare il costo in deduzione nell’anno di costituzione del deposito (cioè, quello precedente).