L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno tornare ancora in merito all’imposta municipale unica (IMU) sugli immobili esteri, di cui all’art. 13 del d.l. 201/2011. In particolare, l’Agenzia ha indicato in maniera univoca in che modo assumere in considerazione la base imponibile sulla quale calcolare l’aliquota IMU, e in che modo identificare in maniera più trasparente l’entità da assoggettare a imposizione.
Innanzitutto, la base imponibile principale dovrà essere relativa al costo dell’immobile, ovvero il valore dello stesso, considerato pari all’importo risultante dall’atto di acquisto, o – in mancanza – dai contratti e, in via subordinata, pari al valore di mercato dell’immobile, come rilevabile al termine di ciascun anno solare o al termine del possesso del bene.
Se invece l’immobile è stato acquisito per successione o per donazione, il valore sarà quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato. In mancanza di tali elementi, varrà il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante e, in assenza, il valore di mercato, come rilevato poche righe fa.
Per gli immobili UE e SEE, la base imponibile è il valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio vale anche se gli immobili sono pervenuti per successione o per donazione. In assenza, si assume il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
► IMU TERRENI AGRICOLI E INCOLTI
Per quanto concerne il meccanismo delle detrazioni, dall’imposta si detrarrà – fino a una concorrenza pari al suo ammontare – un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile con modalità similare per quanto avviene per gli immobili UE e SEE.