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Imu terreni agricoli e incolti

In queste settimane di fitti approfondimenti sulla nuova imposta municipale unica abbiamo “trascurato” parzialmente di affrontare il tema dell’Imu per quanto concerne i terreni agricoli e incolti. Cerchiamo pertanto di rimediare con questa nostra integrazione al tema, ricordando come i benefici fiscali sui terreni agricoli non siano più limitati alle persone fisiche, ma si estendano altresì alle società agricole.

Per la qualificazione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, occorre fare principale riferimento all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, contrariamente a quanto avveniva in passato (per l’Ici), quando ci si riferiva all’art. 58 del d. lgs. 446 del 1997, che qualificava coltivatori diretti e imprenditori agricoli solamente le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali e soggette alla contribuzione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e malattia.

Pertanto, la vecchia normativa escludeva dal novero le aziende agricole. Con le modifiche apportate dalla legge sulle semplificazioni fiscali, il trattamento agevolato per i terreni non è più limitato alla funzione giuridica di non edificabilità del suolo, ma abbraccia altresì le riduzioni di imposta.

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In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sono soggetti all’applicazione dell’imposta municipale unica limitatamente alla parte di valore eccedente i 6 mila euro, con una serie di riduzioni.

Tra le principali, ricordiamo lo sconto del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6 mila euro e fino ai 15.500 euro, lo sconto del 50% sulla parte di valore eccedente i 15.500 euro e non superiore ai 25.500 euro, lo sconto del 25% sulla parte di valore eccedente i 25.500 euro e non superiore ai 32 mila euro.

Ricordiamo infine come siano soggetti al pagamento dell’imposta municipale unica anche i terreni incolti o inutilizzati, che prima erano esclusi dal campo di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Oltre ai terreni agricoli, l’imposta colpisce i terreni diversi da quelli fabbricabili e utilizzati per l’esercizio delle attività agricole.

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