Le ultime precisazioni che sono state introdotte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno riguardato soprattutto la disciplina dell’imposta di bollo relativa ai conti correnti e ai libretti di risparmio: ebbene, secondo il dicastero di Via XX Settembre, il raggio di applicazione non include i depositi minimi, quindi nel caso in cui il conto non dovesse essere superiore ai cinquemila euro, allora scatterebbe in maniera immediata l’esenzione fiscale. Al contrario, se esistono più conti dello stesso cliente, tutti di ammontare inferiore ai cinquemila euro, ma in totale superiori a questo limite, allora vi sarebbe una imponibilità vera e propria. In aggiunta, quando il valore della giacenza sarà di un acceso colore “rosso”, allora il bollo non dovrà essere pagato in alcun modo, ma non è questo conto negativo che concorre all’esenzione finale.
Il tributo in questione è dovuto una volta all’anno, come chiarito dal ministero. Come si è ben capito, gli interventi sono stati numerosi e mirati, cercando di sciogliere molti dubbi che potevano essere sorti in questo ambito. Come è noto, a partire da quest’anno gli estratti conto e i rendiconti dei libretti che sono inviati ai clienti vanno associati a un bollo annuale di importo pari a 34,20 euro, nell’ipotesi in cui il cliente stesso sia una persona fisica (si sale fino a cento euro in caso di persona giuridica).
Una ulteriore novità degna di nota è quella dell’imposta di bollo proporzionale: in pratica, si va da uno 0,1% per quel che concerne il 2012 a uno 0,15% nel corso del 2013, percentuali che si riferiscono alle comunicazioni relative agli strumenti finanziari, anche quelli che non sono soggetti a deposito. Perfino le polizze assicurative sono ricomprese nel decreto ministeriale in questione, composto di appena quattro articoli, ma comunque di estrema importanza: d’ora in poi, infatti, sarà necessario affidarsi a questo testo normativo per capire come comportarsi in diverse occasioni.