La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19660 del 24 maggio 2012, aggrava la posizione di coloro che hanno trasferito denaro all’estero “dimenticando” di compilare il quadro RW, integrazione della dichiarazione dei redditi.
La ragione sta in un principio elaborato dalla terza sezione della Suprema Corte, secondo cui rischia una condanna per evasione fiscale e il sequestro preventivo dei beni il contribuente che – pur avendo trasferito denaro all’estero – non compila il modello RW. Lo scopo previsto dalla compilazione, afferma infatti la pronuncia, è inequivocabilmente quello di rilevare a fini fiscali trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori. Inoltre, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia che al termine del periodo di imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.
La pronuncia prende spunto dal caso di un imprenditore che aveva depositato significativi importi di denaro in Lussemburgo. Peccato che su quel denaro l’imprenditore non avesse versato alcuna imposta, né avesse compilato il quadro RW. Di conseguenza, era scattato il sequestro preventivo di alcuni immobili (decisione confermata in Appello), contro la quale il 69 enne fece ricorso alla Suprema Corte.
► OBIETTIVO RISCOSSIONE TASSE 2012
La difesa, senza successo, aveva puntato sul fatto che il quadro RW no né parte integrante della dichiarazione e che pertanto la sua mancata compilazione non provocherebbe la condanna ai sensi degli art. 4 e 5 del d.lgs. 74/00. Il Collegio di legittimità non ha aderito a questa tesi, ribattendo al legale che non compilare quel modello vuol dire occultare i capitali da e per l’estero e quindi, sostanzialmente, evadere le imposte.