Il ravvedimento veloce, transazione di regolamento della propria morosità, volontaria e a forte riduzione delle sanzioni ordinarie, è esteso a tutte le violazioni oltre a quelle relative agli omessi versamenti. La sanatoria effettuabile nei quindici giorni successivi alla originaria scadenza del termine, che permetterà e ha permesso ai “ritardari” di poter regolarizzare tempestivamente il proprio debito con l’Erario, conferma inoltre la riduzione della sanzione di un ulteriore quindicesimo oltre a quanto già previsto.
La nuova normativa prevede infatti che chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenza, i versamenti in acconto, i versamenti periodici e i versamenti di conguaglio o a saldo dell’impsota risultante dalla dichiarazione, sia soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato.
Tuttavia, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai quindici giorni, la sanzione potrebbe essere ulteriormente ridotta – oltre a quanto previsto dall’articolo 13, d.l.gs 472 del 1997, al comma 1 – di un ulteriore quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La stessa sanzione si applicherà inoltre nei casi in cui la violazione viene contestata dall’Agenzia delle Entrate.
In altri termini, la nuova normativa estende il proprio campo di azione a tutte le violazioni ravvedibili, e non solamente la fattispecie dei versamenti effettuati entro i 30 giorni successivi alla scadenza. Il ravvedimento veloce è pertanto divenut possibile anche per la sanatoria relativa alla infedele dichiarazione o alla dichiarazione omessa. Ma quanto si andrà a risparmiare?
► SCADENZE FISCALI, IL TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO
Se ad esempio il versmento mancato di 1.000 euro viene eseguito due giorni dopo la scadenza, e il ravvedimento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari solamente allo 0,4% di quanto non versato (cioè al 30% per due quindicesimi, per un decimo), ovvero soli 4 euro.
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