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Le rendite presunte degli immobili fantasma

Quando un immobile non viene censito e dichiarato al Catasto si parla inevitabilmente di “case fantasma”: il fenomeno è fin troppo diffuso nel nostro paese e i numeri sono eloquenti. Si spiegano in questa maniera le ultime pubblicazioni dei comuni circa le rendite presunte da ottenere direttamente da tali immobili, i quali non sono stati dichiarati in maniera spontanea dai soggetti che ne avevano interesse. Le liste in questione sono state messe a disposizioni di tutti e potranno essere consultate fino al prossimo 2 luglio, così come ha provveduto a comunicare in maniera tempestiva l’Agenzia del Territorio. Queste rendite, comunque, sono pur sempre transitorie, ma rappresentano una consultazione davvero utile e preziosa per tutti i soggetti interessati, in primis gli uffici provinciali della stessa Agenzia.

Tra l’altro, i valori in questione consentiranno di presentare e richiedere il riesame dell’avviso di accertamento, nell’ipotesi in cui vi sia un’autotutela e sfruttando la modalità dell’istanza in carta semplice. Le ipotesi ricomprese in questo senso sono almeno tre, vale a dire quella in cui si sono verificati degli errori in merito all’intestazione della particella del catasto dei terreni in cui l’immobile è stato appunto costruito, la mancata accatastabilità del fabbricato coinvolto e la presentazione della cosiddetta dichiarazione Docfa (l’acronimo sta a indicare i Documenti del Catasto Fabbricato) ancora prima della registrazione negli atti della rendita presunta.

Bisogna poi precisare un altro importante punto, vale a dire il fatto che questa specifica richiesta non è utile per sospendere i termini del ricorso che si è presentato presso la Commissione Tributaria Provinciale che è competente (il decorso avviene dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale). L’ultimo chiarimento dell’Agenzia del Territorio, infine, ha riguardato i titolari di diritti reali sugli immobili pubblicati: questi soggetti, infatti, hanno l’obbligo di presentare gli aggiornamenti catastali entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale.

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