Non sono rimasti che due giorni per far fronte a una delle scadenze fiscali più importanti a livello immobiliare: in effetti, tutti quei soggetti che sono titolari di un contratto di locazione e affitto hanno l’obbligo di pagare l’imposta di registro che si riferisce ai contratti nuovi o che sono stati rinnovati in maniera tacita a partire dallo scorso 1° marzo. Il termine ultimo, come è facilmente intuibile, è rappresentato dal prossimo 2 aprile. Come si effettua nello specifico questo versamento tributario? I contribuenti coinvolti devono utilizzare il modello F23 presso gli istituti di credito, le agenzie postali o i concessionari che sono abilitati in questo senso. Nell’ipotesi in cui, invece, si è verificata una registrazione del contratto stesso attraverso la modalità telematica, allora il pagamento in questione può essere considerato contestuale al momento in cui è stato registrato.
C’è comunque una precisazione importante da fare, ovvero l’esclusione dei contratti di locazione che hanno sfruttato il regime della cedolare secca dal novero di quelli che beneficiano di tale scadenza. La nostra amministrazione finanziaria ha già da tempo messo a disposizione diversi codici tributo che vanno ovviamente inseriti all’interno del modello fiscale; sono ben sei, dunque vale la pena descriverli per capire meglio come vanno sfruttati. Anzitutto, ci sono i codici 115T e 112T che si riferiscono, rispettivamente, alla prima annualità e a quelle successive dell’imposta di registro per i contratti di locazione fabbricati.
Il codice 107T, al contrario, ricomprende l’intero periodo della stessa imposta a cui si è appena fatto riferimento, quindi non bisogna fare confusione tra i vari archi temporali che sono previsti. Si prosegue, poi, con il codice 114T, il quale identifica l’imposta di registro per le proroghe, in relazione ai contratti di locazione e agli affitti, senza dimenticare il 110T, utile per la cessione dei contratti e degli affitti in questione. Infine, il codice 113T indica la risoluzione contrattuale.
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